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SOVRAINDEBITAMENTO: Nessun obbligo di versamento preventivo del fondo spese


Sebbene il deposito di una cauzione sia espressamente previsto nell’ambito delle procedure di Concordato Preventivo nelle quali:

  1. con il decreto di ammissione alla procedura "il Tribunale stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella la cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice" (L. Fall., art. 163, comma 2, n. 4);

  2. qualora non sia eseguito il suddetto deposito, il commissario giudiziale provvede a riferirne al tribunale che apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato (L. Fall., art. 163, comma 3 e art. 173, comma 1),

la disciplina attualmente vigente in tema di Sovraindebitamento non prevede alcun obbligo di versamento di un fondo spese in capo al debitore che abbia presentato domanda di accesso alla procedura (invero una previsione di questo tipo risulta assente anche nel Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).


La Suprema Corte di Cassazione, con una recente ordinanza (34105/2019), ha precisato che l'imposizione di una spesa non legislativamente prevista si pone in contrasto anche con la normativa comunitaria ed impedisce al ricorrente di accedere ad una procedura che gli consente di beneficiare dell'esdebitazione.


Gli ermellini precisano dunque che “l'imposizione di oneri che pongono una condizione di accesso non espressamente prevista dalla legge, incide sul diritto del debitore di avvalersi delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, senza che ciò sia adeguatamente giustificato dall'esigenza di tutelare il diritto al compenso dell'organismo, sia perchè esso ha pacificamente natura prededucibile, sia perchè la stessa L. n. 3 del 2012 contempla meccanismi di garanzia, come l'art. 8, comma 2, in base al quale "nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità"


In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, pertanto, il Giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre ai debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura.

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