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Il concordato preventivo: Una sintesi dell’istituto

Il concordato preventivo, disciplinato dagli artt. 160 e ss. della L.F., è una procedura concorsuale che può essere utilizzata sia per superare lo stato di crisi (c.d. concordato in continuità) sia ai fini liquidatori (c.d. concordato liquidatorio).


La procedura in esame si basa sull’approvazione della proposta del debitore da parte dei creditori, i quali manifestano la loro volontà secondo il criterio della maggioranza, determinata ai sensi dell’articolo 177 della L.F..

Il concordato preventivo:

  • è vincolante per tutti i creditori, compresi quelli dissenzienti, ed è quindi caratterizzato dalla cosiddetta “falcidia passiva”;

  • consente di mantenere impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso, in base a quanto previsto dall’articolo 184 L.F.

La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo deve essere proposta, ex articolo 161, L.F., con Ricorso al Tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sede principale.

A tale fine, in analogia a quanto previsto dall’articolo 9, L.F., in ordine alla competenza per la dichiarazione di fallimento, non rilevano i trasferimenti avvenuti nell'anno antecedente al deposito. Il ricorso deve essere sottoscritto dal debitore o, se si tratta di impresa collettiva, dal legale rappresentante, che agisce nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 152 della L.F..

La domanda è comunicata, a cura della cancelleria del Tribunale, al Pubblico Ministero.

Unitamente al ricorso, in forza di quanto disposto dell’articolo 161, L.F., il debitore deve presentare:

  • un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

  • uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

  • l'elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

  • il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;

  • un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta che, a sua volta, deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

Il piano e la documentazione devono, inoltre, essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), L.F., che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. Allorquando il ricorrente intenda continuare l’esercizio dell’attività di impresa, ai sensi dell’articolo 186-bis, L.F.:

  • il piano deve contenere anche un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; la relazione del professionista deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

  • Sempre in caso di continuazione dell’attività aziendale, il piano può, altresì, prevedere una moratoria, fino a un anno dall'omologazione, per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione non hanno diritto al voto.

La domanda di concordato deve essere pubblicata nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito.

Da tale momento, in base a quanto statuito dall’art. 168 della L.F.:

  • i creditori non possono iniziare o proseguire né azioni esecutive né azioni cautelari contro il patrimonio del debitore;

  • si sospende il computo della prescrizione e le decadenze non si verificano;

  • i creditori non possono acquisire diritti di prelazione, se non autorizzati dal giudice;

  • le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori il cui titolo si sia formato anteriormente al concordato.

Nel periodo che intercorre tra il deposito della domanda e il decreto di ammissione, il debitore potrà compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione per la gestione dell’impresa, nonché gli atti urgenti di straordinaria amministrazione che siano autorizzati dal Tribunale, previa eventuale assunzione di sommarie informazioni.

Eventuali crediti di terzi che dovessero sorgere durante questo lasso temporale saranno considerati prededucibili.

Nell’ottica di incentivare la funzione del concordato quale strumento per il risanamento aziendale, il Legislatore ha previsto che l’imprenditore, dopo il deposito del ricorso, possa, previa autorizzazione del Tribunale, contrarre finanziamenti prededucibili, purché essi siano finalizzati al miglior soddisfacimento dei creditori.

Qualora il ricorso venga considerato ammissibile, il Tribunale decreta l’apertura della procedura di concordato preventivo e conseguentemente:

  • individua il Giudice Delegato;

  • ordina la convocazione dei creditori non oltre 120 giorni dal provvedimento di ammissione e stabilisce il termine entro cui effettuare la comunicazione per la loro adunanza;

  • nomina il Commissario Giudiziale;

  • stabilisce il termine, non superiore a 15 giorni, entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del Tribunale la somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, ovvero la diversa minor somma determinata dal giudice, comunque non inferiore al 20% di tali spese;

  • ordina al ricorrente di consegnare al Commissario Giudiziale, entro 7 giorni, una copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

Ai sensi dell’articolo 172, L.F., il Commissario Giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, depositandola presso la cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. Inoltre, se vengono depositate proposte concorrenti, il Commissario Giudiziale riferisce in merito alle stesse, producendo una relazione integrativa che va depositata in cancelleria e comunicata ai creditori almeno dieci giorni prima dell’adunanza. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Analoga relazione integrativa deve essere redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.

In sede di adunanza, il Commissario Giudiziale, ex art. 175 della L.F., illustra la sua relazione e la proposta definitiva del debitore (ed eventualmente anche le proposte concorrenti presentate dai creditori).

La proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto e, nel caso in cui siano previste diverse classi di creditori, la maggioranza deve essere calcolata anche sul numero delle classi.

A seguito dell’approvazione dei creditori interviene l’omologazione da parte del Tribunale.

In caso contrario, il Tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato e, laddove sia proposta istanza da un creditore ovvero su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di legge dichiara il fallimento del debitore.

Il giudice che decreta l’omologazione, dispone anche il deposito delle somme spettanti ai creditori “contestati”, “condizionali” o “irreperibili”, fissando, altresì, le condizioni e le modalità per il successivo svincolo. L’omologazione deve intervenire nel termine di 9 mesi dalla presentazione del ricorso, ai sensi dell’art. 181, L.F., e comporta la chiusura della procedura.

Successivamente all’omologazione, il Commissario Giudiziale sorveglia l’esecuzione del piano, controllando che lo stesso sia eseguito nei termini e nelle modalità previste dal piano d’impresa.


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