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Concordato Preventivo: la responsabilità professionale per inadempimento dell'advisor

Con sentenza del 9/3/2021 , n.437 il Tribunale di Padova si è espressa circa la responsabilità dell’advisor per grave inadempimento dell'incarico professionale avente ad oggettola redazione di un piano concordatario affetto da lacune tali da renderlo manifestamente inidoneo a perseguire la causa concreta attribuitagli dal legislatore, appunto il superamento della crisi d’impresa attraverso il soddisfacimento, seppur minimale, dei creditori in base alle modalità ed ai tempi appositamente previsti.


Nel caso di specie, la società in crisi dichiarata fallita in seguito alla pronuncia di inammissibilità del ricorso per l’ammissione del concordato preventivo, ha potuto esercitare, vedendolo riconosciuto, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla condotta dell’advisor.


Nel corso della fase istruttoria è emerso chiaramente come l’advisor, identificato nella figura del ragioniere A, abbia omesso di indicare e prevedere all’interno dell’elaborazione del piano del concordato preventivo alcuni elementi fondamentali, come la considerazione del fatto che il pagamento dei creditori privilegiati rappresenta un requisito fondamentale della soluzione concordataria, ottenendo di allegare al piano una liberatoria da parte di questi ultimi, la quale valesse ad escludere il perpetuarsi della relativa obbligazione a carico del ricorrente, dal momento che l’accollo non privativo operato dal terzo promissario acquirente dell’azienda a tanto non era sufficiente.


Nonostante l’advisor avesse provato a giustificare tale negligenza, adducendo come motivazione che egli stesso aveva partecipato a tale procedura esclusivamente come revisore del bilancio, la società attrice ha potuto dimostrare che lo stesso era stato invece incaricato formalmente di occuparsi del concordato preventivo tramite incarico conferitogli in data 6/5/2013.


La causa è stata decisa il 24 novembre 2020 con l’accoglimento da parte del giudice della domanda dell’attore.


L’advisor è stato giudicato negligente per non aver agito con la perizia necessaria dal combinato disposto degli articoli 2224 c.c. e 2236 c.c..

Pertanto il Tribunale di Padova ha emanato, a carico del convenuto, una sentenza di condanna consistente nell’obbligo di risarcimento del danno in favore della società fallita oltre alla restituzione del compenso percepito in ragione dell’incarico di advisor, nonché del pagamento delle spese processuali sostenute durante il corso del procedimento.



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