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La proposta di concordato deve risultare da verbale redatto da Notaio e va iscritta nel R.I.

L’art. 152 L.F. stabilisce che “La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile”.


La norma in commento, sebbene volta a disciplinare, sul piano societario, la sottoscrizione e l’approvazione della proposta di concordato fallimentare, risulta essere applicabile anche al concordato preventivo in ragione del richiamo ex art. 161 L.F. e, in via analogica, agli accordi di ristrutturazione dei debiti.


La mancata previsione di una delibera assunta ai sensi dell’art. 152 L.F. , sovente è stata considerata dalla giurisprudenza quale indice rilevatore di abusi dello strumento concordatario (specie nel c.d. Concordato in bianco).


Finalità della norma è quello di regolamentare, e distribuire all'interno dell'organizzazione sociale il potere decisionale e di rappresentanza, con riferimento alla delicata fase di "accesso" ad ogni procedura concorsuale (conservativa, liquidativa o riorganizzativa), rispetto alla quale l'impresa in crisi conservi una legittimazione attiva, esclusiva o anche concorrente con altri soggetti.


Con la riforma del 2006, è stato introdotto il terzo comma dell’articolo in esame il quale prevede che he le decisioni o le deliberazioni delle società di capitali inerenti l'iniziativa del concordato fallimentare devono risultare da verbale redatto da notaio ed essere depositate e iscritte nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 c.c


Il particolare regime di documentazione e di pubblicità risponde ad esigenze di adeguata certezza e conoscibilità di decisioni rilevanti.


Quanto al ruolo del Notaio verbalizzante, questi dovrà limitarsi ad un mero controllo di legalità e dunque alla verifica dell'adempimento delle condizioni di legge, in mancanza delle quali può rifiutare di chiedere l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese.

 
 

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Delibera ex art. 152 L.F. Formulario
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