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Crisi da Sovraindebitamento: Il Piano del consumatore. Una sintesi dell’istituto

L’istituto in esame prevede che il Consumatore in stato di sovraindebitamento possa

proporre ai creditori, con l'ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.), un piano che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti.


Il piano del Consumatore non deve essere sottoposto all’approvazione dei creditori.


Si tratta dunque di un concordato coattivo che prescinde dal consenso dei creditori, essendo rimessa al Tribunale, ai fini della sua omologazione, la verifica della ammissibilità e fattibilità del piano nonché l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili.


Spetta inoltre al Tribunale accertare la meritevolezza del debitore ai sensi dell’ art. 12-bis, comma 3-bis nonchè assumere ogni decisione in ordine alle eventuali contestazioni dei creditori sull’effettivo ammontare dei crediti e sulla convenienza della proposta del consumatore.


La procedura relativa al piano del consumatore ha natura concorsuale in quanto caratterizzata dal principio della par condicio creditorum: il piano del consumatore deve prevedere un pari trattamento per i creditori, fatte salve le cause legittime di prelazione, e, una volta omologato da parte del Tribunale, il piano stesso è vincolante per tutti i creditori.


La disciplina in esame è rivolta ai soli consumatori in stato di sovraindebitamento, intesi quali debitori, persone fisiche, che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se soci di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro V del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.


La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti è prevista attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri, ad esempio, mediante pagamenti mensilmente dilazionati derivanti dalla continuazione dell'attività lavorativa


L’OCC coadiuva il consumatore dapprima nella predisposizione del piano e della proposta e, successivamente, nel deposito della proposta.


Il Tribunale deve verificare l’ ammissibilità e la fattibilità del piano stesso nonché l'idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e disporre per il relativo provvedimento di omologazione una forma idonea di pubblicità.

Il procedimento si conclude con l’omologazione o meno del piano del consumatore.


L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta e il relativo decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento


In caso di mancata omologazione da parte del tribunale in composizione monocratica, il debitore può proporre reclamo avverso l’ordinanza di rigetto



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