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L’accordo di ristrutturazione del debito: sintesi dell’istituto

L’accordo di ristrutturazione del debito, disciplinato dall’articolo 182-bis della L.F., è uno strumento negoziale che consente agli imprenditori in possesso dei requisiti di fallibilità di far fronte ad uno stato di difficoltà.


Detto istituto, in particolare, permette all’imprenditore in stato di crisi di concordare con i creditori, purché rappresentanti almeno il 60% del totale, le modalità attraverso le quali riportare l’attività aziendale ad una condizione di normalità.


L’intesa eventualmente raggiunta non può incidere sulle situazioni soggettive dei creditori non aderenti, che devono essere soddisfatti in maniera integrale.


Una volta perfezionato l’accordo con i creditori, l’imprenditore deve depositare la documentazione di cui all'articolo 161, L.F., e chiederne l’omologazione al Tribunale.

La domanda di omologa deve essere corredata dalla relazione redatta da un professionista, designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), L.F., che attesti la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei.

L’accordo viene, quindi, pubblicato nel Registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.


A partire da tale momento, e per i successivi sessanta giorni, i creditori per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione non possono avviare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire, se non concordati, titoli di prelazione.


Entro trenta giorni da detta pubblicazione, inoltre, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizioni e il Tribunale, decise queste ultime, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato che, eventualmente, può essere oggetto di reclamo dinnanzi alla Corte di Appello.


In base ai commi 6 e 7 del citato articolo 182-bis, il debitore può richiedere che il dies a quo del divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive inizi a decorrere già durante l’espletamento delle trattative, depositando presso il Tribunale la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), L.F., unitamente ad una proposta di accordo corredata da:

  • una dichiarazione, avente valore di autocertificazione, attestante che sul contenuto della stessa proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti;

  • una dichiarazione del professionista, avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), L.F., che attesta che la proposta, qualora accettata, sia in grado di assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.

L’istanza di sospensione è pubblicata nel Registro delle imprese e rende operativo il divieto di avviare o proseguire le azioni esecutive e cautelari, nonché il divieto di acquisire, coattivamente, titoli di prelazione. Il Tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa.


Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti, dispone con decreto motivato, impugnabile innanzi alla Corte di appello, il divieto di avviare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati, assegnando un termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista.


Espletato tale adempimento, inizierà l’iter di omologa dell’accordo.

 
 


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