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La nomina del gestore della crisi non determina l'inizio della procedura concorsuale minore


A ribadirlo è il Tribunale di Genova, Sezione fallimentare, nella Sentenza del 03 novembre 2019 dove viene espressamente riferito che la nomina del gestore della crisi richiesta al Tribunale, dà luogo ad un procedimento che ha natura di volontaria giurisdizione e che termina con la emissione del provvedimento di nomina (o con l’eventuale rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell’istanza).

Ne consegue che risulta erroneo qualificare il momento della nomina del gestore della crisi  come l'inizio della procedura del sovraindebitamento. Soltanto l'instaurazione della procedura (se non addirittura la pronuncia di un provvedimento di ammissione alla stessa) può avere, nei confronti dei creditori, l'effetto preclusivo delle procedure concorsuali minori.

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