top of page

L’incentivo al sostegno finanziario per le imprese in crisi

La legge fallimentare, agli artt. 182-quater e 182 quinquies, prevede un particolare regime di vantaggio consistente nel riconoscimento della prededucibilità a tutti finanziamenti erogati in favore dell’impresa che acquisisca nuova liquidità in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato.

L’effetto di tali previsioni si riscontra in un vero e proprio incentivo al sostegno finanziario delle imprese in crisi con la conseguenza che il credito da finanziamento, in caso di successivo fallimento, sarà soddisfatto in via prioritaria rispetto agli altri creditori senza la necessità di ulteriore verifica in sede di ammissione al passivo.

In tal senso un recente pronuncia della Corte di Cassazione la quale ha affermato che “In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., sono prededucibili i crediti derivanti dai finanziamenti "in qualsiasi forma effettuati" in esecuzione dell'accordo omologato, ai sensi del comma 1 dell'art. 182 quater l.fall., senza che il tribunale debba svolgere una nuova verifica di funzionalità rispetto all'accordo medesimo e quale che sia la tipologia di finanziamento adottata, comprese le fideiussioni rilasciate in favore del proponente, purché esse siano state già escusse, atteso che prima dell'escussione del garante non sussiste alcun credito verso il debitore principale” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 21/06/2018, n. 16347).






22 visualizzazioni0 commenti
bottom of page