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L’imprenditore può avvalersi di ogni documento per provare l'assenza dei requisiti di fallibilità

La Suprema Corte, con la pronuncia n. 25025 del 9 novembre 2020, è tornata ad esprimersi sull’idoneità, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di cui all’ art. 1, comma 2, L. Fall., di strumenti probatori alternativi ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

Nel caso di specie, è stato ribadito il principio secondo il quale, seppur il bilancio di esercizio rimanga il “canale privilegiato” per la valutazione dei requisiti di cui all’ art. 1, comma 2, l. fall., la verifica di tali requisiti “si manifesta come un campo di indagine aperto e disponibile” che non soffre di “preclusioni o limitazioni particolari” e, pertanto, l’imprenditore può avvalersi di qualsiasi documento che possa in concreto dare una rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa per dimostrare requisiti dimensionali inferiori a quelli previsti dall’ art. 1, comma 2, L. Fall.

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