In caso di Fallimento, se il Tribunale dispone l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, non può darsi luogo ad apposizione dei sigilli da parte del curatore se questa attività è suscettibile di ostacolare il regolare svolgimento dell’attività d’impresa.
A chiarirlo è il Tribunale di Milano con Sentenza del 28 dicembre 2018 il quale stabilisce che “I beni necessari all'esercizio provvisorio dell'impresa, se concesso ai sensi dell'art. 104, non possono essere sottoposti all'apposizione dei sigilli. Deve infatti essere tenuto sempre conto della natura e dello stato dei beni per l'apposizione dei sigilli per cui, in caso di esercizio provvisorio dell'impresa, tale attività non può essere di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività di impresa”.
Comentarios