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Art. 97 Contratti pendenti (Codice della crisi d'impresa)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Il debitore puo' chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o piu' contratti, se la prosecuzione non e' coerente con le previsioni del piano ne' funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notifica alla controparte. 2. L'istanza di sospensione puo' essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento puo' essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta. 3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario. 4. La controparte puo' opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza. 5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato. 6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore. 7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non puo' essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione puo' essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non puo' essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile. 8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta. 9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. 10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione e' rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109. 11. L'indennizzo e' soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformita' agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6. 12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente e' acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito e' soddisfatto come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124. 13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonche' ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.

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