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Art. 87 Piano di concordato (Codice della crisi d'impresa)

1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente la descrizione analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve indicare: a) le cause della crisi; b) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuita', i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; c) gli apporti di finanza nuova, se previsti; d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero; e) i tempi delle attivita' da compiersi, nonche' le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti; f) in caso di continuita' aziendale, le ragioni per le quali questa e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attivita', delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalita' di copertura. 2. Il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. 3. In caso di concordato in continuita' la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell'attivita' d'impresa e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

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