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Art. 84 Finalita' del concordato preventivo (Codice della crisi d'impresa)

1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuita' aziendale o la liquidazione del patrimonio. 2. La continuita' puo' essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attivita' da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente, purche' in funzione della presentazione del ricorso, conferimento dell'azienda in una o piu' societa', anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ed e' previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la meta' della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione. In caso di continuita' diretta il piano prevede che l'attivita' d'impresa e' funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuita' indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attivita' aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore. 3. Nel concordato in continuita' aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuita' per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attivita' d'impresa alla quale sono addetti almeno la meta' della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilita' specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilita' puo' anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa. 4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non puo' essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.

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