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Art. 72 Revoca dell'omologazione (Codice della crisi d'impresa)

1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. 2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo. 3. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione. 4. La domanda di revoca non puo' essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto. 5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca, con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato. 6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

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