1. Il consumatore non puo' accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se e' gia' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. 2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
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