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Art. 60 Accordi di ristrutturazione agevolati (Codice della crisi d'impresa)

1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, e' ridotta della meta' quando il debitore: a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.

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