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Immagine del redattoreAvv. Francesco D'Antuono

Art. 45 Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini.

(Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o per il deposito degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), e' comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale. 2. Nello stesso termine il decreto e' trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene il nome del debitore, il nome dell'eventuale commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione e' effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata aperta.

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