Art. 38 Iniziativa del pubblico ministero (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza. 2. L'autorita' giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.