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Immagine del redattoreAvv. Francesco D'Antuono

Art. 37 Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

(Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza e' proposta con ricorso del debitore. 2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorita' amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o piu' creditori o del pubblico ministero.

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