(Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza e' proposta con ricorso del debitore. 2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorita' amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o piu' creditori o del pubblico ministero.
コメント