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Art. 31 Salvezza degli effetti (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Immagine del redattore: Avv. Francesco D'AntuonoAvv. Francesco D'Antuono

1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.

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