1. Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza e' stata aperta da piu' tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si e' pronunciato per primo. 2. Il tribunale che si e' pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si e' pronunziato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.
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