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Art. 28 Trasferimento del centro degli interessi principali (Codice crisi impresa)

Immagine del redattore: Avv. Francesco D'AntuonoAvv. Francesco D'Antuono

1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando e' intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.

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