1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando e' intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.
top of page
bottom of page
Comments