Art. 23 Liquidazione del compenso (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
- Avv. Francesco D'Antuono
- 9 mar 2020
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1. Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, e' liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attivita' svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonche' dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.
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