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Immagine del redattoreAvv. Francesco D'Antuono

Art. 23 Liquidazione del compenso (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

1. Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, e' liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attivita' svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonche' dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.

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