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Immagine del redattoreAvv. Francesco D'Antuono

Art. 21 Conclusione del procedimento (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non e' stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni. 2. Il debitore puo' utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3. 3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI da' comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato. 4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.

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