Avv. Francesco D'Antuono

10 mar 20202 min

Art. 85 Presupposti per l'accesso alla procedura (Codice della crisi d'impresa)

1. Per proporre il concordato l'imprenditore, soggetto a liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121, deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza. E' in ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 296.
 
2. La proposta deve fondarsi su un piano fattibile e presentare i requisiti previsti dall'articolo 87.
 
3. Il piano puo' prevedere:
 
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
 
b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
 
c) la eventuale suddivisione dei creditori in classi;
 
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
 
4. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate.
 
5. La formazione delle classi e' obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilita' diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.
 
6. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
 
7. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purche' in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito e' trattata come credito chirografario.

    30
    0