Avv. Francesco D'Antuono

31 mar 20201 min

Art. 202 Effetti della domanda (Codice della Crisi d'Impresa)

1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.

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