Art. 202 Effetti della domanda (Codice della Crisi d'Impresa)
- Avv. Francesco D'Antuono
- 31 mar 2020
- Tempo di lettura: 1 min
1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.
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