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Sospensione dei termini per l’“Emergenza Coronavirus” anche in materia concorsuale

Il Tribunale di Forlì, con provvedimento in data 10 marzo 2020, dopo aver rilevato che l’art. 1 del D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020 avesse sospeso sino al 22 marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili pendenti, ha precisato che tra i procedimenti civili pendenti i cui termini restano sospesi per l’emergenza epidemiologica sono compresi altresì i procedimenti di concordato preventivo.

Di conseguenza, il Tribunale ha prorogato di diritto il termine già concesso per il deposito della proposta concordataria.


Successivamente al provvedimento in esame, il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, abrogando espressamente gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11/2020 ha esteso il periodo di sospensione sino al 15 aprile 2020, specificando all’art. 83, comma 2, che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

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