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Immagine del redattoreAvv. Francesco D'Antuono

Fallimento e stato di insolvenza. Una recente pronuncia della Corte d'Appello di Milano


La Corte d’Appello di Milano, con la recente Sentenza in data 9 gennaio 2002, torna a pronunciarsi sull’accertamento dello “stato di insolvenza” ai fini della dichiarazione di fallimento.


A seguito del reclamo promosso dalla società debitrice alla sentenza dichiarativa di fallimento, la Corte si è pronunciata ribadendo che “in tema di fallimento, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, è l'obiettiva incapacità dell'imprenditore di adempiere alle obbligazioni che assume rilievo. Tale situazione di impotenza economica si realizza quando l'imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività commerciale”.


Rivelatrice della "situazione di impotenza economica” è la condizione in cui versa l’imprenditore il quale “non è più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività commerciale" (Cass. Sentenza n. 2055 del 24 marzo 1983).


Nel caso in esame, le motivazioni addotte dalla reclamante (consistenza dell’attivo e crediti in contestazione con l’Erario) non sono state ritenute idonee dai Giudici di secondo a qualificare la stato di difficoltà economica in cui versava la debitrice come momentaneo e transitorio dovendosi valutare l’insolvenza, a detta dei Giudici di secondo grado, “con riferimento alla possibilità o meno dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni” (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 29913 del 20 novembre 2018).


La giurisprudenza chiarisce infatti che "lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 L.F., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali..." (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7252 del 27 marzo 2014)


Sulla scorta di tale orientamento, nella sentenza in esame, la Corte conclude per ritenere che “L'analisi degli elementi documentali disponibili (i dati relativi alle citate voci di bilancio, l'inadempimento del debito verso l'erario e gli importi di Euro […] al privilegio e Euro […] al chirografo, ricavabili dal progetto di stato passivo acquisito all'udienza del 19 dicembre 2019), a fronte di prospettive di recupero credito allo stato meramente teoriche, impedisce di giungere ad una valutazione differente da quella dell'Autorità Giudiziaria di primo grado, la cui sentenza deve essere confermata”.

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