1. Il giudice, verificati la ammissibilita' giuridica e la fattibilita' economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicita' e, se necessario, la sua trascrizione. 2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura. 3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresi' il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. 4. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. 5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti. 6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 puo' essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero. 7. Il decreto e' reclamabile ai sensi dell'articolo 50.
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