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Art. 5 Doveri e prerogative delle autorità preposte (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, ivi compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 2. Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorita' giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui e' assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza vigila sull'osservanza dei suddetti principi e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione. 3. Le controversie in cui e' parte un organo nominato dall'autorita' giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti e' aperta una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate con priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne da' atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia. 4. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

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