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Art. 391 Disposizioni finanziarie e finali (Codice della Crisi)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 gennaio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Bonafede, Ministro della giustizia

Tria, Ministro dell'economia e delle finanze

Di Maio, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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