1. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma e' sostituito dal seguente: «E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza».
2. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma e' sostituito dal seguente: «La societa' si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale».
3. All'articolo 2497 del codice civile, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: «Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di societa' soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.».
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