1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile e' sostituita dalla seguente: «Gestione dell'impresa».
2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale».
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