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Art. 361 Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche (Codice della Crisi d'impresa)

1. Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 5, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 7.

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