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Art. 357 Funzionamento dell'albo (Codice della Crisi d'impresa)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 1° marzo 2020, sono stabilite, in particolare:

a) le modalita' di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356;

b) le modalita' di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;

c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

2. Con lo stesso decreto e' stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

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