Art. 355 Relazione al Parlamento (Codice della Crisi d'impresa)
- Studio Legale D'Antuono
- 7 apr 2020
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1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353.
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