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Art. 349 Sostituzione dei termini fallimento e fallito (Codice della Crisi d'impresa)

1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonche' le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuita' delle fattispecie.

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