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Art. 346 Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale

Art. 346 Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale (Codice della Crisi d'impresa)


1. Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330, l'azione penale e' esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49.

2. E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 38 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e gia' esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

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