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Art. 345 Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI (Codice della Crisi d'impresa)

Immagine del redattore: Studio Legale D'Antuono Studio Legale D'Antuono

1. Il componente dell'organismo di composizione della crisi di impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

2. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta'.

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