Art. 343 Liquidazione coatta amministrativa (Codice della Crisi d'impresa)
- Studio Legale D'Antuono
- 7 apr 2020
- Tempo di lettura: 1 min
1.L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 296 e 297 e' equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.
Comments