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Art. 342 Falso in attestazioni e relazioni (Codice della Crisi d'impresa)

1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, commi 2 e 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

2. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta'.

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