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Art. 336 Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale

Art. 336 Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale (Codice della Crisi d'impresa)


1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.

2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.

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