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Art. 335 Accettazione di retribuzione non dovuta (Codice della Crisi d'impresa)

1. Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

2. Nei casi piu' gravi alla condanna puo' aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.

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