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Immagine del redattoreStudio Legale D'Antuono

Art. 332 Denuncia di crediti inesistenti (Codice della Crisi d'impresa)

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di societa' dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

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