1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall'articolo 322, comma 1, se:
a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa', commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.
b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della societa'.
3. Si applica altresi' in ogni caso la disposizione dell'articolo 322, comma 4.
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