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Art. 328 Liquidazione giudiziale delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice

Art. 328 Liquidazione giudiziale delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice (Codice della Crisi d'impresa)


1. Nella liquidazione giudiziale delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

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