top of page
Immagine del redattoreStudio Legale D'Antuono

Art. 324 Esenzioni dai reati di bancarotta (Codice della Crisi d'impresa)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonche' ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101.

8 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page