Art. 298 Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa (Codice della Crisi d'impresa)
1. Se l'impresa, al tempo in cui e' stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non e' stata preventivamente dichiarata a norma dell'articolo 297, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione e' stata disposta per insufficienza di attivo.
2. Si applicano le norme dell'articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Restano salve le diverse disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dello stato di insolvenza successivo all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.
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