top of page

Art. 280 Condizioni per l'esdebitazione (Codice della Crisi d'impresa)

1. Il debitore e' ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:

a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'e' stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio puo' essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;

b) non abbia distratto l'attivo o esposto passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

e) non abbia gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

5 visualizzazioni0 commenti
bottom of page